[ 10 novembre 2017 ]
ELEZIONI 2018
Note tecniche per la presentazione elettorale
Domani, 11 novembre, presso l'Hotel Ibis Styles (Roma Eur), con inizio alle ore 10:00, si svolgerà un incontro per verificare la possibilità di presentare una lista unitaria del sovranismo costituzionale alle prossime elezioni. L'incontro è gemellato con quello che si svolgerà a Firenze promosso da Unione di Scopo.
Un'impresa impervia, che potrebbe essere possibile solo se le forze patriottiche democratiche superando settarismi e narcisismi sapranno unirsi sulla base di una solida piattaforma politica. Impervia anche dati gli ostacoli frapposti dalla recente legge elettorale, il cosiddetto Rosatellum 2.0.
Cosa dice questa legge? Quali i suoi meccanismi truccati? Quali le incombenze per chi voglia presentarsi alle elezioni sfidando gli schieramenti sistemici?
Presentiamo ai lettori un vademecum elaborato dalla Commissione elettorale di Programma 101.
✭ ✭ ✭
La struttura del nuovo sistema elettorale
Il sistema
elettorale con il quale
voteremo nel 2018 è diverso da tutti quelli sin qui sperimentati.
Semplificando, è un sistema misto con un 36% di maggioritario ed un 64% di
proporzionale, ma questi due voti non sono separati (come avveniva con il
Mattarellum), né è ammesso il voto disgiunto come avviene nei comuni o in
alcune regioni (come si è visto nei giorni scorsi in Sicilia).
I sistemi di
Camera e Senato sono
pressoché identici. L'unica differenza è nell'attribuzione dei seggi della
quota proporzionale. Pur essendoci una stessa soglia del 3% a livello nazionale, al di sotto della quale non si
ha diritto alla ripartizione dei seggi, questi verranno attribuiti
nazionalmente nel caso della Camera, regionalmente in quello del Senato. Ne
consegue che al Senato il sistema risulta assai più sfavorevole per le liste
minori, dato che il quoziente regionale è (con l'unica eccezione della Lombardia)
sempre superiore al 3%.
I seggi della
parte maggioritaria verranno
assegnati nei collegi uninominali,
nei quali vige il sistema inglese: chi arriva primo viene eletto
indipendentemente dalla percentuale raggiunta. Per essere eletti nei collegi
uninominali non è necessario il superamento di alcuna soglia a livello
nazionale. I collegi uninominali della Camera saranno 232, al Senato 116.
Mediamente i collegi uninominali - che verranno disegnati dal governo entro
metà dicembre - avranno una popolazione media di 260mila abitanti alla Camera e
di 520mila abitanti al Senato.
I seggi della
parte proporzionale - 386 alla
Camera e 193 al Senato - verranno invece assegnati in collegi plurinominali, comprendenti al proprio interno un certo
numero di collegi uninominali. In ogni collegio plurinominale in cui ci si
presenta è necessario presentarsi contestualmente in tutti i collegi
uninominali che lo compongono.
L'ampiezza dei collegi plurinominali è variabile. Alla Camera essi
eleggeranno da 3 a 8 deputati, al Senato da 2 a 8. La loro consistenza in
termini di popolazione andrà dunque da 470mila a un milione250mila abitanti
alla Camera, da 620mila a 2 milioni e 500mila al Senato. Al pari di quelli
uninominali, i collegi plurinominali verranno disegnati dal governo entro metà
dicembre.
Gli altri
seggi (12 alla Camera e 6
al Senato) vengono eletti nella circoscrizione
estero, sui cui meccanismi qui non entriamo.
Il territorio
nazionale è diviso in circoscrizioni (28 alla Camera, 20 al Senato coincidenti con le regioni). Esse
comprendono al loro interno uno o (generalmente) più collegi plurinominali. In
ogni circoscrizione è necessario presentarsi in almeno i due terzi dei collegi
plurinominali, pena l'esclusione dal voto nell'intera circoscrizione.
Sono ammesse
le coalizioni. Diverse liste,
contrassegnate da diversi simboli, possono coalizzarsi per sostenere lo stesso
candidato nei collegi uninominali. Sulla scheda, ogni simbolo, o coalizione di
più simboli, avrà sopra il nome del
candidato nel collegio uninominale, mentre alla sua destra vi saranno i candidati per il collegio
plurinominale. Il voto al simbolo vale
sia per l'uninominale che per il plurinominale. E' ammesso anche il voto
soltanto al candidato dell'uninominale, ma nel caso di coalizioni - in assenza
di un voto contestuale ad un simbolo - il voto per la quota proporzionale viene
ripartito tra i vari componenti la coalizione in base ai voti totali ottenuti
dalle stesse.
La soglia
affinché le coalizioni siano riconosciute tali è del 10% a livello nazionale, a condizione che
almeno una delle liste che la compongono abbia superato il 3%. La soglia di
coalizione è importante perché solo raggiungendola i componenti della
coalizione che abbiano superato il 3% hanno diritto a recuperare
proporzionalmente i voti di altre liste della stessa coalizione che abbiano ottenuto tra l'1 ed il 3%. E' questo il trucco
delle cosiddette "liste civetta".
TRE ASPETTI PRATICI PER PRESENTARSI ALLE
ELEZIONI
Visto per sommi capi il meccanismo elettorale,
passiamo adesso a tre aspetti pratici, particolarmente rilevanti allo scopo
della presentazione di una lista dei sovranisti democratici e costituzionali:
1. La raccolta delle firme
2. Le candidature
3. Le modalità di presentazione
1. LA RACCOLTA DELLE FIRME
Come noto, chi come noi non ha rappresentanza
parlamentare può presentarsi solo raccogliendo un elevato numero di firme.
Viceversa, le forze che dispongono di una rappresentanza parlamentare, comprese
Ap ed Mdp costituitesi solo nell'ultimo anno, sono esentate dalla raccolta. Dal
punto di vista tecnico, è questo il primo e fondamentale sbarramento da
superare.
QUANTE FIRME SERVONO
Le firme vanno raccolte solo ed esclusivamente a
livello di collegio plurinominale.
Per la Camera
- grazie ad un dimezzamento disposto dalle norme transitorie della nuova legge
che vale solo per le prossime elezioni - servono
da 750 a 1.000 firme per ogni collegio, indipendentemente dall'ampiezza
dello stesso. Poiché il numero dei collegi è ancora incerto, non è al momento
determinabile il numero di firme complessivo per presentarsi in tutta Italia.
Tuttavia, ipotizzando 70 collegi (ma su questo esistono solo indiscrezioni
giornalistiche e dunque la prudenza è d'obbligo), ed un margine di sicurezza
del 10% rispetto al minimo richiesto, il
totale ammonterebbe a 57.750 firme.
Al Senato sono necessarie da 1.500 a 2.000 firme per
collegio plurinominale, ma a differenza della Camera il dimezzamento è previsto
solo in caso di presentazione in tutte le circoscrizioni regionali. Poiché la
legge prevede un meccanismo di definizione dei collegi abbastanza elastico, ma
sostanzialmente conforme a quello della Camera, si può ipotizzare un numero di
collegi variabile da 35 a 40. Sempre calcolando un margine di sicurezza del 10%
rispetto al minimo, arriveremmo così ad un totale
nazionale compreso tra 57.750 e 66.000 firme.
Come si vede, considerato nazionalmente,
l'impegno per la raccolta delle firme è piuttosto omogeneo tra Camera e Senato.
Visto regionalmente le cose potranno invece cambiare radicalmente a seconda del
disegno dei collegi.
I FIRMATARI, LA
MODULISTICA, GLI AUTENTICATORI
Per ogni collegio
plurinominale sia della Camera che
del Senato possono firmare solo gli elettori
iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel collegio. Nel caso
di più collegi plurinominali nello stesso comune (sarà certamente il caso di
Roma, quasi sicuramente di Milano, ma potrebbe avvenire anche a Napoli, Torino,
Genova e Palermo), le firme andranno raccolte tenendo conto delle sezioni
elettorali di ciascun firmatario.
I moduli per
la raccolta delle firme, contenenti
il simbolo e la sua descrizione, andranno predisposti
centralmente. Poi, in ogni collegio plurinominale, i moduli andranno
compilati inserendovi tassativamente l'elenco dei candidati. Onde evitare
spiacevoli inconvenienti è sempre
opportuno avere l'accettazione di candidatura di tutti i candidati prima di compilare i moduli.
In base alla Legge 21 marzo 1990 n° 53 e
successive modificazioni, i soggetti
abilitati all'autenticazione delle firme sono i seguenti:
«i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i
collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle
preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle
province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei
consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli
circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati
dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire
le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la
propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al
sindaco». Oltre a questi soggetti la nuova legge abilita alle autenticazioni -
limitatamente a queste elezioni - gli avvocati
cassazionisti.
Ognuna di queste figure può effettuare l'autenticazione solo nel territorio di propria competenza. Tuttavia,
purché la firma venga raccolta nell'ambito suddetto, l'autenticatore può
autenticare anche firme di elettori esterni al territorio di competenza. In
generale, però, banali ragioni organizzative consigliano una tale pratica solo
quando ne valga davvero la pena (inutile un'eccessiva dispersione di moduli a
fronte di poche firme).
Le firme possono essere
raccolte sia nelle normali sedi dei
soggetti di cui sopra, che in qualsiasi altro luogo esterno ad esse, a
condizione che l'autenticatore sia disponibile a farlo. Senza tralasciare le
altre figure, l'esperienza ci insegna che conviene
puntare sui consiglieri comunali e
- ma con la controriforma delle province assai meno - su quelli provinciali. Se
si individuano i soggetti giusti - e in genere si trova ancora qualcuno
sensibile al diritto democratico alla presentazione elettorale - si possono ottenere ottimi risultati,
magari anche con costi molto contenuti.
2. LE CANDIDATURE
Sia alla
Camera che al Senato i candidati
sono uno per ogni collegio uninominale, mentre nei collegi plurinominali il loro numero non può essere inferiore alla
metà (con arrotondamento all'unità superiore) dei seggi assegnati
al collegio. Ma, attenzione! In ogni
caso, il numero dei candidati non può mai
essere inferiore a due né superiore a quattro. Unica eccezione i collegi
con un solo seggio in palio, dove evidentemente il candidato non può che essere
uno soltanto.
Nessun candidato può presentarsi
contemporaneamente alla Camera ed al Senato.
Nessun candidato può presentarsi in più di un
collegio uninominale.
I candidati nell'uninominale possono però
candidarsi anche nei collegi plurinominali fino ad un massimo di cinque.
Nei collegi plurinominali ogni lista è composta
da un elenco di candidati presentati in ordine numerico (liste bloccate).
In base a quanto appena detto sulla possibilità
delle puricandidature, il numero minimo per presentarsi in entrambe le camere
in tutta Italia è pari al numero complessivo dei collegi uninominali, e dunque
a 348 candidati in totale.
Col meccanismo della nuova legge, centrale è la scelta dei candidati nell'uninominale,
dato che sarà proprio il loro risultato a "trainare"
quello della quota proporzionale.
REQUISITI PER LE
CANDIDATURE E RAPPRESENTANZA DI GENERE
Possono candidarsi tutti gli elettori che il
giorno del voto abbiano compiuto 25 anni
se candidati alla Camera, 40 anni se candidati al Senato. L'accettazione della
candidatura avviene con la sottoscrizione autenticata di un apposito modulo.
Un punto a cui prestare la massima attenzione è
quello della rappresentanza di genere.
Tre sono le norme da rispettare, pena l'inammissibilità della lista:
a) Nelle liste
dei collegi plurinominali (di Camera e Senato) i candidati devono essere
collocati secondo un ordine alternato di
genere.
b) Nel complesso delle candidature presentate nei collegi uninominali nessuno dei due
generi può essere rappresentato in misura
superiore al 60%, con arrotondamento all'unità più prossima.
c) Nel complesso delle candidature dei collegi plurinominali
nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista
in misura superiore al 60%, con arrotondamento all'unità più
prossima.
La percentuale del 60% di cui ai punti b) e c)
deve essere rispettata a livello nazionale per quanto riguarda la Camera, a
quello regionale per quel che concerne il Senato.
3. LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Gli atti da compiere per la presentazione
avvengono in due momenti distinti:
a) La
presentazione del simbolo e degli altri documenti richiesti presso il
Ministero dell'Interno, che deve avvenire tra
il 44° ed il 42° giorno antecedente quello del voto.
b) La presentazione
delle liste dei candidati nei collegi di Camera e Senato, che deve avvenire
tra le ore 8 del 35° giorno alle ore 20
del 34° giorno antecedenti quello del voto. Tale presentazione avviene a
livello circoscrizionale, presso la cancelleria della Corte di Appello o del
Tribunale del capoluogo di regione.
All'atto del deposito del simbolo, presso il Ministero dell'Interno, deve essere indicata la denominazione del gruppo politico, deve
essere depositato lo statuto (per
chi è già registrato in base alla legge n° 149 del 2013), ovvero - in sua
mancanza - una dichiarazione,
contenente l'indicazione del legale rappresentante, degli organi dirigenti e
della loro composizione. Questo adempimento non prevede particolari vincoli
formali.
Sempre contestualmente agli atti di cui sopra è
necessario indicare il programma elettorale ed il capo della forza
politica. Infine, sempre nel medesimo atto, debbono essere indicati - con
un unico documento autenticato da un notaio - il rappresentante effettivo e
quello supplente incaricati di effettuare la presentazione delle liste
nelle diverse circoscrizioni (vedi punto b).
✭ ✭ ✭
Queste note
non sono certo esaustive. Per ragioni di spazio e di semplicità si è qui
preferito restare all'essenziale, dando peraltro per scontata la conoscenza
delle regole base di ogni presentazione elettorale. Si è scelto invece di
sottolineare gli aspetti peculiari
di questa nuova, e pessima, legge
elettorale.
Aspetti che è
bene assimilare rapidamente, anche tenendo conto della ristrettezza dei tempi. Da una parte non sarà possibile passare
alla fase della composizione delle liste
prima della definizione dei collegi,
dunque sarà comunque impossibile procedere alla raccolta delle firme prima del 20 dicembre. Dall'altra - se verrà
confermato il 4 marzo come data del voto - la raccolta delle firme (tenendo
anche conto dei tempi di certificazione elettorale dei comuni) non potrà andare
oltre al 25 gennaio. Diverso sarebbe ovviamente il discorso nel caso di uno
slittamento in avanti del voto, che consentirebbe tempi di raccolta delle firme
ben più larghi.
Programma 101
p101@programma
101.org
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