[ 30 ottobre 2018 ]
Il 4 ottobre, emanato dalla Presidenza della Repubblica, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge, n.113, meglio noto come “Decreto Salvini”, recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”.
* * *
NO AL DECRETO SICUREZZA
Comunicato n. 13 del Comitato centrale di Programma 101
La logica di fondo sottesa al Decreto (senza considerare la forma scelta della “decretazione d’urgenza”, ovvero l’atto di forza dell’Esecutivo verso il Parlamento) non è solo quella dell’inasprimento dei dispositivi giuridici e delle pene, anzitutto per i reati sociali, ma quella di consegnare allo Stato ulteriori poteri repressivi, rafforzando così il suo carattere di “Stato di Polizia”. Esasperando il criterio della “minaccia terroristica internazionale alla sicurezza nazionale”, ampliando le cosiddette “condotte atte a sovvertire l’ordinamento dello Stato” o che procurano “rilevante allarme sociale”, viene sferrato un nuovo colpo ai movimenti sociali di protesta e lotta, come ai diritti di libertà del cittadino e della persona, quindi allo Stato di diritto.
Più precisamente:
(1) Permettendo alle polizie municipali l’accesso al CED (Centro Elaborazione
Dati del Dipartimento di pubblica
sicurezza) e consentendo loro l’utilizzo
di armi ad impulso elettrico, le si trasforma de facto se non de jure, in
corpi di polizia aggiuntivi —si tenga conto che l’Italia, coi suoi 467 agenti
ogni 10mila abitanti è già adesso il terzo Stato al mondo più militarizzato.
(2) Sempre a motivo della “prevenzione nella lotta al terrorismo” si prevede l’estensione del cosiddetto “DASPO urbano”, che altro non è se non una forma sui generis di esilio interno, una facoltà che per di più spetta alla questure e non per decisione della magistratura.
(3) A motivo del contrasto della criminalità organizzata vengono attribuiti ai prefetti, oltre alle enormi prerogative che già detengono, ulteriori strumenti di controllo e vigilanza sulle amministrazioni comunali e provinciali.
(4) L’Art. 25 del Decreto, recante “Disposizioni in materia di blocco stradale” inasprisce le sanzioni penali per chi “ostruisce o ingombra la libera circolazione su strada ordinaria e ferrata”. Si tratta di un inaccettabile attacco ad una delle ordinarie forme di protesta sociale utilizzate dalle classi subalterne.
(5) L’Art. 32. modifica l’articolo 633 del Codice penale rendendo aggravato il “reato di invasione di terreni e fabbricati”, così da giustificare fino a 4 anni di reclusione la pena per “promotori ed organizzatori”. Grazie all’aggravante si vorrebbe quindi modificare l’Art. 266 C.p. potenziando “le opzioni giudiziarie —intercettazioni ecc. — nei confronti delle menti delle occupazioni abusive. Bersaglio sono i promotori ed i partecipanti alle occupazioni degli alloggi sfitti, delle scuole, delle fabbriche, i movimenti ambientalisti, accomunati qui alla criminalità organizzata. Anche si tratta di una aggressione a manifestazioni usuali di lotta e autodifesa utilizzate dai movimenti sociali.
(6) Il Decreto introduce quindi “disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione”.
(2) Sempre a motivo della “prevenzione nella lotta al terrorismo” si prevede l’estensione del cosiddetto “DASPO urbano”, che altro non è se non una forma sui generis di esilio interno, una facoltà che per di più spetta alla questure e non per decisione della magistratura.
(3) A motivo del contrasto della criminalità organizzata vengono attribuiti ai prefetti, oltre alle enormi prerogative che già detengono, ulteriori strumenti di controllo e vigilanza sulle amministrazioni comunali e provinciali.
(4) L’Art. 25 del Decreto, recante “Disposizioni in materia di blocco stradale” inasprisce le sanzioni penali per chi “ostruisce o ingombra la libera circolazione su strada ordinaria e ferrata”. Si tratta di un inaccettabile attacco ad una delle ordinarie forme di protesta sociale utilizzate dalle classi subalterne.
(5) L’Art. 32. modifica l’articolo 633 del Codice penale rendendo aggravato il “reato di invasione di terreni e fabbricati”, così da giustificare fino a 4 anni di reclusione la pena per “promotori ed organizzatori”. Grazie all’aggravante si vorrebbe quindi modificare l’Art. 266 C.p. potenziando “le opzioni giudiziarie —intercettazioni ecc. — nei confronti delle menti delle occupazioni abusive. Bersaglio sono i promotori ed i partecipanti alle occupazioni degli alloggi sfitti, delle scuole, delle fabbriche, i movimenti ambientalisti, accomunati qui alla criminalità organizzata. Anche si tratta di una aggressione a manifestazioni usuali di lotta e autodifesa utilizzate dai movimenti sociali.
(6) Il Decreto introduce quindi “disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione”.
Rende anzitutto più difficoltosi e stringenti i
procedimenti ed i criteri per la concessione della cittadinanza (oggi
normati dalla già severa legge n.91 del 1992), precludendone
l’acquisizione a decine di migliaia di stranieri residenti nella repubblica
italiana che ne avrebbero invece pieno diritto — nel primo semestre del 2018 il
numero dei dinieghi ha già raggiunto il 60% del totale. La ratio iuris sottesa alla revoca introduce un principio gravissimo,
quello per cui “Appare ragionevole che le medesime valutazioni che portano al
diniego della concessione della cittadinanza siano poste a fondamento della
previsione della revoca” medesima. Il che equivale a sancire l’esistenza di
cittadini di seria A e B.
(7) S’introduce l’istituto della revoca della cittadinanza italiana già concessa “a cittadini stranieri pericolosi e che rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale” allargando indebitamente la fattispecie di illeciti penali sufficienti a revocarla.
(8) Il Decreto interviene quindi nel controverso campo dello Status di Rifugiato e del Diritto d’asilo. Va segnalato che siccome il dettato costituzionale sul diritto d’asilo non è mai stato normato da una legge organica che ne stabilisca le condizioni, proprio questo vuoto legislativo il Decreto presume di riempire. Fermi restando il reato d’immigrazione illegale e l’obbligo di protezione internazionale, viene abrogato “il permesso di soggiorno per motivi umanitari”, criterio generico e indeterminato che ha consentito il rilascio del permesso a migranti che non ne avevano effettivo diritto [1]. S’introduce perciò una tipizzazione dei casi in cui la Repubblica è tenuta alla tutela. Nei casi in cui i richiedenti non soddisfino gli specifici requisiti richiesti, viene loro negato protezione internazionale e permesso di soggiorno. Viene infine ampliato indebitamente il ventaglio dei reati che sono ostativi alla concessione della protezione ne comportano la revoca. E’ poi inammissibile che in caso di sola condanna penale in primo grado, si possa non solo sospendere il procedimento per la concessione della protezione, ma addirittura procedere all’espulsione della persona straniera già in possesso del permesso di soggiorno. Qui c’è una violazione palese della presunzione di non colpevolezza, quindi dell’Art. 27 della Costituzione che afferma che “l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”. Allo scopo di assicurare il rimpatrio degli stranieri che non possiedono titolo per soggiornare viene addirittura prolungata da 90 a 180 giorni la durata massima del trattenimento nei Centri di permanenza per il rimpatrio.
Vista la ratio sicuritaria del Decreto, viste le disposizione normative che da essa discendono, esso va respinto. Ci auguriamo che il Parlamento lo bocci o, in subordine, lo modifichi radicalmente, cancellando i capitoli e gli articoli che inaspriscono i dispostivi repressivi lesivi del legittimo antagonismo sociale, dei diritti civili e democratici dei cittadini e della persona, quindi dello stesso Stato di diritto. La battaglia non dev’esere limitata al Parlamento. P101 s’impegnerà, senza per questo confondersi con il “partito dello spread” ed i suoi addentellati, in un’attività di sensibilizzazione e mobilitazione unitaria della cittadinanza.
Comitato Centrale di Programma 101
(7) S’introduce l’istituto della revoca della cittadinanza italiana già concessa “a cittadini stranieri pericolosi e che rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale” allargando indebitamente la fattispecie di illeciti penali sufficienti a revocarla.
(8) Il Decreto interviene quindi nel controverso campo dello Status di Rifugiato e del Diritto d’asilo. Va segnalato che siccome il dettato costituzionale sul diritto d’asilo non è mai stato normato da una legge organica che ne stabilisca le condizioni, proprio questo vuoto legislativo il Decreto presume di riempire. Fermi restando il reato d’immigrazione illegale e l’obbligo di protezione internazionale, viene abrogato “il permesso di soggiorno per motivi umanitari”, criterio generico e indeterminato che ha consentito il rilascio del permesso a migranti che non ne avevano effettivo diritto [1]. S’introduce perciò una tipizzazione dei casi in cui la Repubblica è tenuta alla tutela. Nei casi in cui i richiedenti non soddisfino gli specifici requisiti richiesti, viene loro negato protezione internazionale e permesso di soggiorno. Viene infine ampliato indebitamente il ventaglio dei reati che sono ostativi alla concessione della protezione ne comportano la revoca. E’ poi inammissibile che in caso di sola condanna penale in primo grado, si possa non solo sospendere il procedimento per la concessione della protezione, ma addirittura procedere all’espulsione della persona straniera già in possesso del permesso di soggiorno. Qui c’è una violazione palese della presunzione di non colpevolezza, quindi dell’Art. 27 della Costituzione che afferma che “l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”. Allo scopo di assicurare il rimpatrio degli stranieri che non possiedono titolo per soggiornare viene addirittura prolungata da 90 a 180 giorni la durata massima del trattenimento nei Centri di permanenza per il rimpatrio.
Vista la ratio sicuritaria del Decreto, viste le disposizione normative che da essa discendono, esso va respinto. Ci auguriamo che il Parlamento lo bocci o, in subordine, lo modifichi radicalmente, cancellando i capitoli e gli articoli che inaspriscono i dispostivi repressivi lesivi del legittimo antagonismo sociale, dei diritti civili e democratici dei cittadini e della persona, quindi dello stesso Stato di diritto. La battaglia non dev’esere limitata al Parlamento. P101 s’impegnerà, senza per questo confondersi con il “partito dello spread” ed i suoi addentellati, in un’attività di sensibilizzazione e mobilitazione unitaria della cittadinanza.
Comitato Centrale di Programma 101
29 ottobre 2018
NOTA
[1] Il diritto di asilo è tra i "diritti fondamentali dell’uomo" riconosciuti dalla nostra Costituzione. L’articolo 10, terzo comma, della Costituzione prevede, infatti, che lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
L’istituto del diritto di asilo non coincide con quello del riconoscimento dello status di rifugiato, per il quale non è sufficiente che nel Paese di origine siano generalmente conculcate le libertà fondamentali, ma il singolo richiedente deve aver subito, o avere il fondato timore di poter subire, specifici atti di persecuzione.
Il dettato costituzionale sul diritto di asilo non è stato attuato, mancando ancora una legge organica che ne stabilisca le condizioni di esercizio, anche se la giurisprudenza ha stabilito la possibilità di riconoscere il diritto di asilo allo straniero anche in assenza di una disciplina apposita[1] <http://www.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/testi/01/01_cap09_sch06.htm#_ftn1> .
Il riconoscimento del rifugiato è, invece, entrato nel nostro ordinamento con l’adesione alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951[2] <http://www.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/testi/01/01_cap09_sch06.htm#_ftn2> , che definisce lo status di rifugiato, e alla Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990, sulla determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea[3] <http://www.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/testi/01/01_cap09_sch06.htm#_ftn3> .
Sul piano del diritto interno rileva il decreto-legge n. 416 del 1989[4] <http://www.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/testi/01/01_cap09_sch06.htm#_ftn4> (la cosiddetta “legge Martelli”) che disciplina le modalità per il riconoscimento dello status di rifugiato (ma non anche del diritto di asilo).
La L. 189/2002[5] <http://www.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/testi/01/01_cap09_sch06.htm#_ftn5> – oltre a intervenire sulla disciplina generale dell’immigrazione, attraverso una revisione del testo unico del 1998[6] <http://www.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/testi/01/01_cap09_sch06.htm#_ftn6> – ha integrato le disposizioni sul diritto di asilo contenute nella legge Martelli.
5 commenti:
Ditelo a Sandokan, cari sinistrati del P101, che è capace di fulminarvi perché non si può remare contro il governo gialloverde, pena la scomunica come sorosiani traditori della patria ^_^.
Saluti
Carlo.
per quel che conta il sottoscritto sottoscrive il comunicato contro il decreto salvini, fino all'ultima riga.
Ho il sospetto invece che Carlo abbia letto solo il titolo, se non non farebbe facile ironia.
Oltre al decreto sicurezza ci sta anche la reazione entusiastica che ha avuto Salvini per l'elezione Bolsonaro.
Con annessa l'immancabile pantomima sul caso Battisti, come se questa vicenda fosse l'ombelico del mondo. Anche la destra, come la sinistra, ha i suoi riti apotropaici e celebrarli porta facile consenso.
Ad ogni modo il fatto non è sorprendente ma resta ugualmente inquietante.
Giovanni
Che significa questo NO? Come si esplicita?
Se metteranno la fiducia sul decreto sicurezza, l'invito è a votarla o a non votarla?
Grazie
"Un indifferentismo che a ben vedere implica considerare la gabbia eurista il "male minore". Mi sbaglio?"
Sì, nel caso non sia indifferente distinguere tra chi vuole farti uscire dalla gabbia e chi ti ci vuole tenere dichiarando il contrario (gatekeeper), vanificando il lavoro di chi vorrebbe davvero uscire.
Questo significa che POTREBBE non esserci soluzione di continuità tra il potere coercitivo dei trattati euro-pei e quello di uno stato poliziesco; stessa gabbia ordoliberista, stessa propaganda, con o senza moneta unica, stesso potere di inquinare, come prima e più di prima, i pozzi dell'esercizio democratico della sovranità, a partire dal pozzo della semantica, creando la Babele nella quale sguazziamo, chi più chi meno in buonafede.
Salvini non è fascista e tifa Bolsonaro che è un nazista? Ok, vedremo, se Bolsonaro è più nazista di quanto Salvini non sia fascista o sovranista.
Se l'ipotesi che ci si stia affidando a due personaggi locali che condividono lo stesso autore con il brasiliano è fondata allora, su questo, è indifferente chiedersi se fare le giuste distinzioni analitiche possa cambiare qualcosa, in questa Babele "a chi?" e "come?" comunicare di aver avuto ragione?
"Vincenti o perdenti non importa, mai secondo i propri piani", canta sconsolato dal "proprio circo personale" Guccini: un piano implica, nel suo perseguimento, un soggetto politico, primo referente delle parole che si usano nel perseguirlo.
Pensare di dare voce dalla strada ai burattini mossi con maestria al chiuso del Teatro (Gabbia/Recinto) Tina da mani altrui può solo far perdere la voce.francesco
P.s. Forse un guasto tecnico ma non vedo più il logo di Egodellarete, quello attraverso il quale ho conosciuto e promosso Sollevazione, insieme a Moreno, Alberto, Luciano, etc.
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